g_wappenComune di Sarentino

Imposta di soggiorno su seconda casa

L’imposta di soggiorno è dovuta dalle persone che soggiornano per turismo in Ville, appartamenti ed alloggi in genere sul territorio del Comune di Sarentino, se questo non è il loro Comune di residenza. Per soggiorno turistico si intende qualsiasi permanenza con finalità diversa da quella lavorativa.

Chi deve pagare l'imposta di soggiorno?

Debitori dell'imposta di soggiorno sono i proprietari, gli usufruttari o affittuari di alloggi siti nel territorio comunale ed ivi non residenti, ma che utilizzano gli immobili per temporanea dimora a scopo turistico. Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Dimensione dell'imposta:

L'imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è composta di un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva commisurata per categoria e metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa. L’imposta è dovuta per tutto l’intero anno e si applica indipendentemente al numero delle persone che abbiano dimorato nell'alloggio.

Denuncia di unità abitativa

  1. I proprietari, gli usufruttari o affittuari di alloggi siti nel territorio comunale ed ivi non residenti, qualora gli immobili siano utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico nel corso dell'anno solare, devono presentare al Comune apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare.
  2. La denuncia deve essere compilata su un apposito modulo e va presentata entro l'anno solare all'ufficio tributi del Comune.

In assenza di diversa comunicazione entro i termini prescritti, la presente è valida quale dichiarazione di utilizzazione dell’unita abitativa a scopo turistico anche per gli anni successivi.

Denuncia unità abitativa

Competente